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Presentazione dei Reclami

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Lavoriamo tutti i giorni per migliorare la qualità dei nostri servizi e l’esperienza dei nostri Clienti: l’ascolto della voce del Cliente è il nostro impegno costante e la chiave della nostra strategia.

Siamo a Vostra disposizione per risolvere ogni criticità Voi possiate aver riscontrato: potete comunque sempre rivolgervi a noi per sporgere un Reclamo.
Ogni segnalazione è importante: sarà gestita con la massima cura, con l’obiettivo di ristabilire il rapporto di fiducia e considerata come spunto per migliorare i nostri servizi.
 
Siamo a disposizione per assistervi nella risoluzione di ogni criticità relativa alla gestione delle vostre polizze e/o sinistri, pertanto vi invitiamo, in caso di necessità a compilare e inoltrarci  il 
Form sottostante.

 

 

Gestione dei reclami – Definizione di "Reclamo"

una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’Impresa di Assicurazione ("Assicuratore"), di un Intermediario Assicurativo o di un Intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016 e dall’allegato 1 dello stesso provvedimento, si rende noto che è facoltà per il Contraente e l' Assicurato del contratto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa assicuratrice tramite:

l’intermediario (il Broker) a mezzo:

  • Raccomandata A.R. indirizzata a: ASSIPREZIOSI di Nicodemo Prologo – Gestione Reclami
    Piazza Guala, 137 – 10135 Torino
    telefono 0113032725 – fax 01119620337
    e-mail: info@assipreziosi.com
  • Posta Elettronica Certificata: assipreziosi@pec-mailbox.it

la Compagnia di Assicurazioni:

  • Chiedere all’ufficio dell’Intermediario i riferimenti della Compagnia interessata (comunque disponibili nel Contratto di Polizza)

Il Contraente e l' Assicurato, qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’impresa Assicuratrice entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), potranno rivolgersi all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa Assicuratrice.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS devono riportare:

  1. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  2. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  3. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  4. copia del reclamo presentato all’Impresa Assicuratrice, all’Intermediario Assicurativo o all’Intermediario iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
  5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.ivass.it 

   

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità Vi ricordiamo che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
 

 

I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti da disposizioni

normative sono:

- la negoziazione assistita (L.10/11/2014, N. 162), che può essere avviata

  tramite richiesta del proprio avvocato all'Assicuratore. Vi ricordiamo che, in caso

  di controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e

  dei natanti, la procedura della negoziazione assistita è necessaria in quanto

  prevista dalla legge come condizione di procedibilità dell’eventuale azione

  giudiziaria.

- la mediazione, obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità

  dalla legge per le controversie in materia assicurativa (escluse quelle in materia

  di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti), che può essere

  avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti

  nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it

  
I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie di natura convenzionale
sono:
 

- la perizia contrattuale, per controversie sulla determinazione e stima dei danni

  nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno a beni, secondo le modalità

  previste dalle Condizioni di Assicurazione;

- l’arbitrato, per controversie di natura medica relative a polizze per il rischio di

  infortuni o malattie, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

 

la conciliazione paritetica per i sinistri RCA, per alcune tipologie di contenzioso

  RCA previste dall’Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori e

  specificamente nei casi di diniego di offerta o di offerta non congrua, anche se

  accettata a titolo di acconto, purché la richiesta di risarcimento non sia superiore a

  € 15.000,00. La Conciliazione paritetica nasce da un accordo tra ANIA e alcune

  Associazioni di Consumatori e per accedere alla stessa il consumatore può avvalersi

  direttamente del link www.conciliazioneaniaconsumatori.it presente sul sito di ANIA.

  Le indicazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono dettagliate

  all’interno dei siti www.ivass.it (alla sezione “Per i Consumatori”) e www.ania.it (alla

  sezione “Servizi”).

 

In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in Legge 221/2012 (es. Broker con Broker o Broker con Agenzia), i reclami sono gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016.
A tal fine, è considerato collaboratore l’Intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l’impresa di Assicurazione che provvederà a comunicare l’esito del reclamo stesso.

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